struttura gerarchica
serie
Complessi documentari (Anagrafe degli archivi)
livello di descrizione
Fondo
titolo e estremi cronologici
Archivi notarili1458 - 1901
descrizione fisica
annotazioni: 4510 schede notarili 
metri lineari  9000
soggetto produttore
Notai, Napoli e provincia
Notai della Regia corte. Giuseppe e Giovanni Ranucci
collocazione
locale 001 livello da 006 a 011
storia istituzionale
A Napoli fin dal IX sec. l' "ars notaria" era appannaggio dei "curiales", una casta chiusa di notai laici, che compilavano tutte le carte nella particolare forma grafica detta "curialesca". Essi formavano quasi una corporazione municipale con un "primarius", capo dei curiali, un "tabularius" che autenticava le copie con il "primarius", lo "scrinarius", addetto alla custodia dei documenti e lo "scriptor", l'ultimo della corporazione, una specie d'alunno che col tempo poteva raggiungere i gradi più alti della gerarchia. L'archivio della loro curia conservava e registrava la copia anche delle scritture emanate "ut perpetuam firmitatem haberent", mentre non è dimostrato storicamente se i curiali conservassero talvolta presso di sè le schede o protocolli degli atti rogati. Erano riconosciuti come pubblici ufficiali anche dalla legislazione federiciana che cercò di frenarne l'uso della scrittura e definì le mansioni dei giudici a "contractus" o annali accanto ai notai che esercitavano analoghe mansioni anche a Sorrento, Amalfi, Ravello, Gaeta ecc. La loro esistenza è ancora attestata in epoca angioina, per poi cedere il posto nella seconda metà del XIV sec. al "notarius publica auctoritate" o "publica et apostolica auctoritate", redattore degli atti privati in forma pubblica. La sua fisonomia rimane, però, confusa, per la decadenza dell'arte notarile tra la fine del sec. XIV e la prima metà del sec. XV anche per il passaggio della professione dai nobili a persone di ogni ceto fino all'intervento del legislatore aragonese. Ne sono prova le prammatiche di Ferrante, fra cui quella che imponeva ai notai l'obbligo della immatricolazione in appositi registri, pena la perdita dell'ufficio, con la registrazione completa del loro nome e la annotazione di tutto ciò che particolarmente li riguardava, dal giorno del giuramento alla morte; ne veniva limitato il numero nella capitale e nelle altre terre con speciali disposizioni. Disponeva inoltre che essi si riunissero ogni trimestre per trattare i problemi della loro categoria a Napoli davanti ad un giudice della Gran Corte, nelle altre località presente un capitano o un assessore. Anche la morte di un notaio doveva essere pubblicamente denunciata. Ancora più importante è la nuova procedura della compilazione e della tenuta dei protocolli, perchè il protocollo da questo momento divenne esso stesso autentico ed originale, mentre il termine scheda indicò l'insieme dei protocolli appartenenti allo stesso notaio. La personalità del notaio, sorretta da tante formalità di rito, è ormai fuori discussione. La redazione degli atti notarili è più ordinata, salvo a precipitare di nuovo verso la fine del secolo e, più ancora in quello successivo, in schemi intricati. Resta, tuttavia, permanente il beneficio dell'ordine e della sistematicità nella compilazione dei protocolli e nella loro più attenta conservazione.
Il presidente del Sacro Regio Consiglio aveva autorità di Protonotario del Regno e procedeva all'elezione nei notai e dei giudici a contratto per tutto il Regno di Napoli nonchè procedeva alla visita dei loro protocolli sia per la capitale che per i suoi distretti (visite a volte riportate in nota ad ogni singolo protocollo).
Durante il vicereame due prammatiche del 14/1 e del 18/3/1609 precisarono l'esazione dei diritti d'archivio e il principio della pubblicità, ma dovrà passare ancora un secolo perchè la riforma sulla conservazione e registrazione delle scritture notarili e sulla loro pubblicità abbia una concreta attuazione. Solo nel 1786 con una prammatica del 6/1 Ferdinando IV decideva di istituire nel Collegio del Salvatore "un pubblico generale archivio per la registrazione e conservazione di tutte le scritture e contratti ecc.". Altra prammatica del 30/7 disciplinò la costituzione completa dell'archivio, mentre il 27/10 fu stabilito il personale dell'archivio e nel novembre 1786 la riforma entrò in vigore.
storia archivistica
Il problema della conservazione dei protocolli dei notai, legato alla necessità di assicurare la certezza e la validità degli atti e dei contratti stipulati fra i privati, costituì a lungo, durante l'antico regime, una preoccupazione dell'autorità dello Stato. Con una prammatica del 24 gennaio 1647 fu richiamato in vigore quanto già disposto con precedenti provvedimenti del 1605 e del 1639. La prammatica ribadiva infatti che l'archivio del notaio defunto doveva essere consegnato ad un altro notaio del posto, il quale era tenuto a versare agli eredi del defunto la metà degli emolumenti che ne avrebbe ricavato. I rogiti dei notai napoletani cessati dovevano essere consegnati al Capo della Curia notariale. La stessa disposizione fu replicata con una prammatica del 30 ottobre 1649, poiché si era constatato che "le scritture de' notai morti, così in questa città [di Napoli] come nel regno, si conservavano dagli eredi, che non sono notai ed anche da persone ecclesiastiche, in disservizio ed interesse grande del Pubblico" (Giustiniani, VIII, pp. 109-113).
Rivelatosi inefficace un tentativo di istituire un archivio in cui concentrare le scritture dei notai defunti fatto negli anni 1740 - 1741, fu solo nel 1786 che si attuò una vera riforma. Con una prammatica del 6 gennaio di quell'anno, Ferdinando IV decise di istituire nel Collegio del Salvatore "un pubblico generale archivio per la registrazione e conservazione di tutte le scritture e contratti che partoriscono azione reale ed ipotecaria". Con un'altra prammatica del 30 luglio dello stesso anno, il sovrano disciplinò la costituzione completa dell'archivio, mentre il 27 ottobre stabilì il personale a cui affidare il nuovo servizio. Nel novembre del 1786 la riforma entrò in vigore.
Al nuovo ordine stabilito dai napoleonidi appartiene il Decreto contenente un regolamento sul notariato del 3 gennaio 1809, che stabiliva in ogni capoluogo di provincia "un archivio generale in cui si raccolgono e custodiscono i protocolli, i repertori, le filze originali, i segni de' tabellionati de' notai defunti, le scritture, i rogiti e i libri che trovansi presentemente uniti e conservati negli altri archivi del circondario". Ogni archivio generale era affidato ad un conservatore d'archivio e a un cancelliere di nomina regia. Il decreto stabiliva anche che si potessero istituire archivi sussidiari nei maggiori comuni della provincia, sotto la direzione di un viceconservatore e di un cancelliere, anch'essi nominati dal re. Il provvedimento fissava anche che la proporzione fra numero di notai e numero di abitanti dovesse essere di uno a 5.000 nella capitale e di uno a 2.000 nelle province. Presso ogni archivio generale era istituita una Camera di disciplina notarile che, insieme con l'archivio, era sottoposta alla vigilanza del Tribunale d'appello competente.
Il restaurato governo borbonico confermò gli organismi creati dalla legge del decennio, ma con alcune sostanziali varianti. La Legge sul notariato del 23 novembre 1819 infatti ribadiva che "presso ogni Camera notarile ci sarà un archivio in cui si riuniranno tutte le scritture, rogiti, libri notariali che si trovassero uniti ad altri archivi della provincia e che non possono restare presso i notai esercenti e i protocolli dei notai defunti che non si possono conservare presso altro notaio del distretto". Tuttavia stabiliva anche che alla morte di un notaio, gli eredi dovessero darne notizia alla Camera notarile della provincia e consegnare tutti gli atti lasciati dal notaio defunto ad un notaio del luogo o, in mancanza di questo, ad un notaio di un paese vicino. In caso di loro inadempienza, entro due mesi le scritture sarebbero state confiscate "a beneficio dell'archivio notariale". Camere e archivi erano sottoposti alla vigilanza dei rispettivi tribunali civili e i regi procuratori civili dovevano riferire ogni anomalia riscontrata alla Segreteria di Stato di grazia e giustizia.
La questione degli archivi notarili emerse durante i lavori della Commissione Cibrario incaricata di stabilire un nuovo ordinamento per gli archivi del Regno, fu risolta affidando gli Archivi di Stato e quelli notarili a due amministrazioni diverse, rispettivamente quella dell'interno e quella della giustizia, a causa della valutazione preminentemente fiscale dei secondi.
Prima del Testo Unico del 25 maggio 1879, n. 4900, i rogiti dei notai defunti o comunque cessati dall'esercizio erano trasmessi ai successori di quelli "come un'eredità", oppure erano consegnati agli Uffici di insinuazione (oggi Uffici del registro) o depositati negli archivi comunali. La nuova legge obbligò gli Uffici di insinuazione a consegnare gli atti all'archivio notarile del rispettivo distretto. Il problema della conservazione dei protocolli notarili antichi fu riaffrontato in occasione della legge del 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento emanato il 10 settembre 1914, n. 1326, che conferirono agli archivi notarili "una fisionomia ed un'organicità definitiva", in base al principio che detti uffici fossero ormai gli unici autorizzati a conservare gli atti dei notai cessati dall'esercizio ((M. Martra, p. 390). Il regolamento del 1913 stabilì anche che in ogni Comune sede di Tribunale fosse istituito un archivio notarile distrettuale. Fu anche data facoltà ai due ministeri implicati, dell'interno e della giustizia, di stipulare accordi per il deposito degli atti anteriori al cinquantennio negli Archivi di Stato. Fu grazie a questa disposizione che nell'ottobre del 1938 furono consegnati all'Archivio di Stato di Napoli 12.557 protocolli di notai dei secoli XV - XVII. Quella che era stata una semplice facoltà divenne un obbligo con la legge del 22 dicembre 1939, n. 2006, che stabilì all'articolo 11 la riunione presso gli Archivi di Stato "degli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1 gennaio 1800". Un altro significativo cambiamento si registrò con la legge 17 maggio 1952, n., 629, sul Riordinamento degli archivi notarili, che, ribadita la dipendenza degli archivi notarili dal Ministero di grazia e giustizia, stabiliva per la consegna dei protocolli agli Archivi di Stato un termine non più fisso, cioè legato a una data precisa, ma mobile, consistente in un centennio. La stessa norma fu poi confermata dal Dpr 30 settembre 1963, n. 1409.
Nell'incendio del 1943 a San Paolo Belsito andarono perduti 2975 volumi. Ai pezzi superstiti si aggiunsero poi i versamenti avvenuti in virtù della legge del 1939, che portarono la consistenza dei protocolli a circa 30.000 unità, relativi al periodo 1404 - 1750.
L'ulteriore previsto versamento fu sospeso per mancanza di ricettività da parte dell'Archivio di Stato. Soltanto nel 2017 si è riusciti ad effettuare il versamento dall'Archivio Notarile di Napoli dei Notai del XVIII secolo e di quelli del XIX secolo e a riunire presso la sede centrale tutte le schede notarile nelle nuove scaffalature compattate denominate "Pozzi": il superfondo si compone di circa 4634 schede notarili per un totale i circa 9000 metri lineari.
Il fondo è articolato in cinque serie corrispondenti ai secoli dal XV al XIX: nei Notai del XIX secolo sono compresi tutti i notai che hanno terminato di rogare dall'anno 1800 all'anno 1900 compreso.
strumento di ricerca
1011 Archivi dei notai secoli XV e XVI
1012 Archivi dei notai del secolo XVII
1013 Archivi dei notai del secolo XVII
1014 Notai della Provincia di Napoli
1015 Archivi dei notai del secolo XVIII - Schedoni
1016 Archivi dei notai del secolo XIX - Schedoni
1017 Archivi dei notai del secolo XVIII - Indice alfabetico e topografico
1018 Archivi dei notai del secolo XIX - Indice alfabetico e topografico
1019 Archivi dei notai del secolo XVIII e XIX - Indice alfabetico e topografico
1020 Archivi dei notai del secolo XVIII e XIX - Indice per piazze
informazioni redazionali
Alla presente banca dati informatizzata del superfondo Archivi Notarili, che restituisce in formato digitale gli inventari cartacei 1011-1021, hanno cominciato a lavorare le dott.sse Carolina Belli e Raffaella Nicodemo, per la sola prima parte Notai del XV secolo, con l'aiuto, per l'inseritmento dei record di Renata Tommaselli e di Vincenzo Ciancio.
Nella fase successiva, l' inserimento dati dei notai del XVII è stato realizzato dall'archivista Giuseppina Medugno coadiuvata dalle assistenti Crisitina Rosati e Angelina D'Aniello coordinati dall'archivista Ferdinando Salemme.
La schedatura dei primi 400 schedoni del notai del XVIII secolo, mancanti negli schedoni cartacei, è stata effettuata dall' archivista Antonio Esposito e dall'archivista Giuseppina Medugna che si è anche occupata di inserire nella bancadati tutte le schede dei Notai del XVIII secolo.
L'inserimento degli schedoni dei Notai del XIX secolo è stata effettuata dagli archivisti Fortunana Manzi, Giovanna Caridei, Lorenzo Terzi, Martina Magliacano, Francesca Chiara Calcagno e Ferdinando Salemme.

La revisione complessiva dell'intera banca dati, compresa la revizione e integrazione degli schedoni del XV secolo, è stata effettuata dagli archivisti Ferdinando Salemme e Francesca Chiara Calcagno.