serie
Enti
codice
0000000406
intestazione autorizzata
Ufficio di conservazione delle ipoteche, Napoli
contesto: Regno di Napoli; Regno delle due Sicilie; Italia
date: 1809 - 1998
date di esistenza
1809 - 1998
storia
Il regime ipotecario fu regolato dalla legge francese del 3 gennaio 1809. Quest'ultima, emanata durante il regno di Gioacchino Murat, doveva rispondere all'esigenza di eseguire il codice Napoleone per la parte riguardante "l'istituzione generale di un registro per assicurare l'esistenza di tutti gli atti civili e la verità delle loro date" (Leggi e Decreti) e per quanto concerneva, appunto, il regime ipotecario, ossia le formalità dell'iscrizione, la registrazione, la cancellazione, la trascrizione, i doveri e le responsabilità dei conservatori e i diritti ipotecari.
Questa legge stabiliva così che in ogni città sede di un tribunale di prima istanza vi fosse un ufficio di conservazione delle ipoteche, addetto alla tenuta dei registri su cui venivano trascritti e indicati gli atti. I conservatori erano tenuti, dunque, a rispettare le modalità della registrazione prescritte dalla legge, a far registrare la propria commissione alla cancelleria del tribunale di prima istanza prima di entrare in servizio, a versare una cauzione di garanzia, che variava secondo il numero dei cittadini residenti. Le modalità di trascrizione riguardavano l'uso della carta bollata per i registri destinati a ricevere gli atti, così come prescritto dal codice Napoleone. Era, inoltre, necessario che il presidente del tribunale, nella cui giurisdizione era stabilito l'ufficio, cifrasse ogni foglio.
Le disposizioni della legge del 3 gennaio 1809 prevedevano anche che l'amministrazione dei registri e delle ipoteche fosse riunita alla direzione dei demani. Con decreto successivo del 31 gennaio 1809, veniva appositamente istituita una "amministrazione del diritto della registratura e della conservazione delle ipoteche". Essa era costituita da un conservatore delle ipoteche (uno per provincia), preposto a svolgere tutte le formalità ipotecarie, da due ricevitori (in ciascun distretto) incaricati di riscuotere le rendite dei demani, di registrare gli atti e le successioni e di fare resoconto provvisorio mensile degli introiti ad un direttore, dai verificatori (due in ogni direzione di prima classe), addetti a leggere tutti gli atti trascritti, a rilevare eventuali errori e a controllare la congruità delle somme versate e registrate. Questi ufficiali vigilavano sull'attività dei ricevitori e dei conservatori. All'amministrazione lavorava anche un ispettore per ogni provincia o direzione che sommava gli introiti e redigeva un bilancio e un direttore provinciale, che sovrintendeva al lavoro e corrispondeva direttamente con l'amministrazione centrale. L'ispettore aveva, inoltre, il compito di redigere mensilmente uno stato generale di tutti gli introiti ed esiti della propria direzione che inviava all'amministrazione centrale.
L'officina particolare del direttore generale era incaricata, infine, di ricevere gli stati di introito ed esito per la rendicontazione da inviare al Ministro delle finanze. Con il ritorno dei Borbone nel Regno fu emanata la legge del 25 dicembre 1816, che confermava le responsabilità dei conservatori per quanto riguardava "tutte le disposizioni relative alle iscrizioni, alle radiazioni di esse, alle trascrizioni ed alle funzioni", nonché alle "loro responsabilità ed alle cauzioni da versarsi nell'interesse dei privati". Contemporaneamente riduceva le imposizioni fiscali, ritenute eccessivamente gravose, sugli atti e contratti soggetti alla registrazione. La legge del 21 giugno 1819, riguardante tutto il Regno, generalizzava la registrazione a tassa fissa e fissava i diritti ipotecari, di volta in volta graduali o fissi e sempre aumentati degli emolumenti spettanti al conservatore.
In Sicilia, invece, veniva istituita con r.d. del 19 luglio 1819 una "amministrazione del bollo, registro ed ipoteche" (poi riunita alle contribuzioni dirette), cui facevano capo tutti gli uffici di conservazione delle ipoteche (uno per ogni provincia ove risiedeva un tribunale civile).
tipologia funzionale
uffici ed organi amministrativi
condizione giuridica
uffici centrali del periodo napoleonico e/o di governo provvisorio
uffici centrali della Restaurazione
uffici centrali preunitari
uffici centrali postunitari
relazioni gerarchiche - ente superiore
Ministero delle finanze. Amministrazione della registratura e del demanio (1809 - 1817) Regno delle Due Sicilie. Ministero delle finanze. Amministrazione generale del registro, bollo e demani (1817 - 1825) Regno delle Due Sicilie. Ministero delle finanze. Amministrazione generale del registro e bollo (1825 - 1860)
documentazione collegata
Conservazione delle Ipoteche
fonti
F. DIAS: Manuale per gli uffiziali giudiziari ed amministrativi, tipografia Flautina, 1833, pp. 180-182.
G. LANDI: Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Napoli, Giuffrè, 1977, tomo I, pp. 320-325.