serie
Enti
codice
0000000540
intestazione autorizzata
Commissione per l'emigrazione, Napoli
contesto: Italia
date: 1860 - 1870
date di esistenza
1860 - 1870
storia
Veduta la legge del 5 luglio 1860, n. 4163, che considerava la convenienza, di determinare con norme certe ed economiche e coi riguardi dovuti all'emigrazione italiana i casi nei quali gli emigrati politici italiani erano meritevoli di essere sovvenuti dal pubblico erario, si emanava il regolamento del 14 agosto 1864, n. 1906, per l'ammissione al sussidio degli emigrati politici. Con questa denominazione si indicavano tutti coloro che erano nati o domiciliati da almeno 10 anni nelle province italiane non ancora facenti parte del Regno d'Italia, coloro che erano emigrati per ordine delle autorità locali o per sottrarsi alle persecuzioni; coloro che avevano perso l'impiego e tutti quelli, che trasferendosi in un luogo qualsiasi del regno, non avevano modo di provvedere al proprio sostentamento. Gli emigrati che volevano godere del sussidio dovevano fornire una serie di informazioni e di certificati (nome, cognome, età, luogo natale, ultimo domicilio, condizione fisica, motivi che li avevano condotti ad emigrare, condotta morale e politica, servigi resi alla causa nazionale, ecc.) ad una commissione creata ad hoc per valutare le domande. Queste dovevano essere presentate in carta bollata; per la risposta bisognava attendere otto giorni. Contro la decisione delle commissioni, gli emigrati potevano appellarsi al Ministero dell'Interno.
Le commissioni erano istituite nelle città capoluogo di provincia o di circondario in cui dimoravano almeno 30 emigrati sussidiati, erano composte da onorevoli cittadini e nominate dai prefetti. Il numero dei componenti non doveva essere inferiore a 5 né maggiore di 7. Fra i loro membri veniva eletto un presidente.
Il prefetto o il sottoprefetto designava un impiegato di segreteria della Prefettura, per adempiere le funzioni di segretario della commissione ed assegnava a questa una sede. Inoltre, i prefetti e i sottoprefetti coadiuvavano la commissione, fornendo tutte le informazioni necessarie di cui potevano avere bisogno.
Le commissioni accertavano se gli emigrati che facevano richiesta di ammissione al sussidio, avevano i requisiti necessari per ottenerlo; inoltre controllavano se doveva essere mantenuto a quelli che già lo percepivano. Determinavano la durata, la misura e il modo di pagamento del sussidio. Inoltre potevano promuovere proposte di anticipi mensili per spese di viaggio, vestiario, potevano ricevere le dichiarazioni di residenza degli emigrati sussidiati, trovare un posto in ospedale agli emigrati ammalati che ne facevano richieste, promuovevano soccorsi benefici a favore degli emigrati e della loro famiglia, potevano ammettere un emigrato in via provvisoria a percepire il sussidio, per poi controllarne i requisiti.
condizione giuridica
uffici periferici postunitari
documentazione collegata
Emigrati veneti e romani