serie
Enti
codice
0000000618
intestazione autorizzata
Delegazione della real giurisdizione, Napoli
contesto: Regno di Napoli; Repubblica partenopea; Regno di Napoli
date: sec. XVI - 1808
date di esistenza
sec. XVI - 1808
luogo/hi
Napoli
storia
Questa magistratura sorse nella seconda metà del XVI secolo quale emanazione del Consiglio Collaterale, in seguito alle questioni nate dopo la pubblicazione della bolla pontificia "In Coena Domini" - avvenuta il Giovedì Santo del 1567 - che attuò in norme pratiche i principi di disciplina stabiliti dal Concilio di Trento. L'atto papale fornì ai vescovi l'opportunità di esercitare energicamente diritti e poteri giurisdizionali con l'appoggio della Santa Sede e l'ausilio di potenti armi spirituali. I conseguenti ricorsi affluiti al Collaterale e al viceré indussero quest'ultimo a scrivere al sovrano, in Spagna, per richiedere il suo consiglio. Il 17 luglio 1569 Filippo II rispose ordinando che fosse seguita la stessa prassi stabilita per la Spagna: il viceré avrebbe dovuto, cioè, scrivere a ciascun vescovo fino a tre lettere "hortatoriae"; dopo di che, se il presule avesse persistito nella sua intransigenza, lo si sarebbe dovuto cacciare dal Regno e condannare al sequestro dei frutti della mensa vescovile. Angelo Caruso ritiene che proprio in quest'epoca, essendosi fatte più numerose le lettere "hortatoriae" ai vescovi, si pensò di non registrarle più nei registri comuni, ma di creare per esse una serie apposita. Contemporaneamente, a causa del parallelo aumento dei ricorsi in materia giurisdizionale, si destinò in seno al Consiglio Collaterale un reggente per la trattazione degli stessi. Nei casi particolarmente gravi era comunque previsto che il Collaterale decidesse collegialmente; anzi, in talune questioni di eccezionale importanza, erano cooptate in Consiglio persone esterne a esso, appositamente convocate, le quali, insieme con gli altri consiglieri, andavano a costituire la "Giunta della giurisdizione".
In questo primo periodo quando giungevano presso il Collaterale dei memoriali intorno alla materia giurisdizionale, il Consiglio trasmetteva i ricorsi - senza alcuna formalità - al reggente incaricato della giurisdizione; costui, infatti, essendo stabilmente commissario e delegato per la trattazione di simili controversie, non aveva bisogno tutte le volte di una delega formale, vale a dire sottoscritta dai reggenti e provvista dal viceré. Alla fine del periodo del viceregno, invece, la Delegazione della real giurisdizione ci appare sempre più indipendente dal Consiglio Collaterale. A questa autonomia si pervenne in seguito a un lungo e graduale processo. Poiché il reggente incaricato della giurisdizione - in qualità di giudice delegato stabilmente dal Consiglio Collaterale per tali cause - scriveva alle autorità locali per inchieste o altro sotto il suo nome, così come facevano gli altri reggenti e i giudici delegati per singole cause, si stabilì la consuetudine di inviare al delegato della giurisdizione, e non più al viceré, i memoriali introduttivi. Gli stessi viceré, dal canto loro, iniziarono a trasmettere direttamente i ricorsi al delegato, anziché al Collaterale. La Delegazione pervenne così a un'autonomia di fatto, che venne formalizzata in epoca imprecisata. Con una serie di provvedimenti successivi furono dunque chiariti e fissati i compiti di questa importante e delicata istituzione, che consistevano, essenzialmente, nell'impedire gli abusi commessi dai vescovi - e talvolta anche dai nunzi e dal collettori pontifici - in campo patrimoniale (esazione di decime, censi, redditi), spirituale (scomuniche, interdetti) o - più spesso - giurisdizionale (pretese dei vescovi di giudicare cause di competenza dei tribunali regi) a danno di regnicoli laici o ecclesiastici. Detti abusi - come abbiamo visto - venivano portati a conoscenza dell'ufficio mediante un ricorso, ovvero, come si diceva, "memoriale" di chi si riteneva leso. Col tempo la Delegazione trattò anche controversie d'altro genere: quelle che sorgevano tra confraternite e confraternite o, in seno a ciascuna confraternita, tra confratelli e governatori su questioni di amministrazione interna. Al delegato fu affidato, inoltre, il compito di provvedere alle richieste dei placiti, o permessi, avanzate al sovrano da religiosi, regnicoli o non regnicoli, incaricati dai loro padri generali di esercitare qualche ufficio nel Regno. Nel XVIII secolo la Delegazione assunse anche l'onere di fornire consulte alla Segreteria dell'ecclesiastico, quando ne era richiesta a mezzo di dispaccio. Le consulte, in genere, vertevano sulle domande avanzate dai vescovi per l'approvazione delle norme stabilite nei sinodi diocesani, ma potevano riguardare qualsiasi altro affare.
L'ufficio, composto in origine dal reggente del Consiglio Collaterale incaricato della giurisdizione e da uno scrivano, non subì significativi cambiamenti di funzioni sino alla fine, poiché l'abolizione del Collaterale determinò semplicemente la sostituzione del reggente con un consigliere della Camera di Santa Chiara. Il personale d'ordine, invece, crebbe di numero col passare degli anni, fino ad annoverare un segretario, un cancelliere e un archivario.
La Delegazione della real giurisdizione fu soppressa in seguito alla legge del 20 maggio 1808 che, istituendo il nuovo ordinamento giudiziario, abolì tutte le giurisdizioni di antico regime.
condizione giuridica
uffici centrali di Antico regime
documentazione collegata
Delegazione della real giurisdizione
fonti
A. CARUSO, La Delegazione della Reale Giurisdizione e il suo archivio, estratto da «Archivi. Archivi d'Italia e Rassegna internazionale degli archivi», VII (1940), 2-3, pp. 1-20.
S. MASELLA, La Delegazione della real giurisdizione e il suo archivio, in «Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni», 1998, I, pp. 473-480.