serie
Enti
codice
0000000648
intestazione autorizzata
Avvocatura erariale, Napoli, Italia (1876 - 1930)
contesto: Italia
date: 1876 - 1930
Avvocatura dello Stato, Napoli, Italia (1930 -)
contesto: Italia
date: 1930 -
date di esistenza
1876 -
storia
L'Avvocatura dello Stato è l'organo al quale in Italia sono istituzionalmente affidate dalla legge la rappresentanza e la difesa in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sia davanti alle giurisdizioni amministrative e speciali, che davanti ai collegi arbitrali e ai tribunali. Compete all'Avvocatura dello Stato anche la difesa dello Stato italiano davanti alle giurisdizioni internazionali e, quando ciò sia ammesso dalle leggi dello Stato dove i giudizi si svolgono, la difesa davanti ai tribunali esteri.
L'attività di rappresentanza e difesa si integra con l'attribuzione alla stessa avvocatura della consulenza legale dell'amministrazione. L'Avvocatura è collocata alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri (T.U. 20 ottobre 1950, n. 1483) in una posizione di particolare autonomia in relazione agli organi strettamente burocratici, posizione che presenta delle caratteristiche in comune con il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti nelle loro funzioni non giurisdizionali. E' un organo di collaborazione con tutte le amministrazioni.
L'istituto ha tradizioni che risalgono all'età dello Stato patrimoniale e di quello di polizia. In base alla tradizione romanistica, risorse la figura dell'avvocato fiscale, ammettendosi che lo Stato poteva essere convenuto in giudizio per la sua attività di mero diritto privato. Nel Regno delle Due Sicilie come nel Ducato di Parma vigeva il sistema francese con le agenzie del contenzioso, le cui attribuzioni erano limitate alla sorveglianza nell'adunanza generale delle cause affidate per la trattazione a liberi professionisti.
Dopo l'unificazione con il r.d. 9 ottobre del 1862, n. 1815, vennero istituite presso i principali capoluoghi di regione le direzioni del contenzioso amministrativo, uffici burocratici incaricati di dare pareri per l'applicazione delle leggi finanziarie e di sovrintendere al buon andamento del contenzioso dell'Italia.
Con il r. d. del 16 gennaio 1876, n. 2914, vennero create otto sezioni dell'avvocatura erariale. Le sezioni ebbero l'incarico di rappresentare e difendere le amministrazioni in tutti i processi, anche fuori sede, di esprimere pareri sulle liti in corso e su tutte le questioni che potevano dar luogo a controversie.
Con successivi provvedimenti legislativi fu varie volte modificato il numero delle sezioni. Le avvocature erariali erano prima alle dipendenze del Ministro del Tesoro e dal 1907 del Ministro delle Finanze.
Con r.d. del 24 novembre 1913, n. 1304, furono approvati il primo testo unico sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio ed il relativo regolamento; venne prevista la possibilità di affidare all'avvocatura la difesa di enti e amministrazioni non statali soggette alla tutela e alla vigilanza dello Stato e da questo sovvenzionati.
Con r. d. del 30 novembre 1923, n. 2828, attuandosi il principio di foro erariale, che accentrò il maggior numero delle cause davanti i Tribunali delle sedi dell'avvocatura e sancendosi l'obbligatorietà della notifica degli atti alle amministrazioni presso la sede dell'avvocatura, può dirsi realizzata l'attuale struttura dell'istituto.
Con il d. l. del 5 aprile 1925, n. 397 e con il r. d. del 1° maggio 1925, n.1521, si completò la riforma.
Con r. d. del 20 novembre 1930, n. 1483, cambiò la denominazione dell'ufficio, da Avvocatura Erariale in Avvocatura dello Stato, e questo fu messo alle dipendenze del Presidente del Consiglio.
documentazione collegata
Avvocatura dello Stato di Napoli
fonti
Enciclopedia del diritto, IV, Giuffrè, Varese, 1986, pp. 670-680.