serie
Enti
codice
0000000136
intestazione autorizzata
Consiglio generale degli ospizi, Napoli
contesto: Regno di Napoli; Regno delle due Sicilie; Italia
date: 1809 - 1862
date di esistenza
1809 - 1862
storia
Allo scopo di sovrintendere "a tutti gl'interessi degli ospizi, ospedali e degli altri stabilimenti destinati al sollievo de' poveri, degli ammalati e de' proietti della città di Napoli", fu istituito, con decreto dell'11 febbraio 1809, un Consiglio generale d'amministrazione presieduto dall'Intendente della provincia. Con lo stesso provvedimento si affidava ad un'unica Commissione amministrativa la gestione diretta dei beni e delle rendite degli stabilimenti. Questo modello di organizzazione era poi esteso a tutto il Regno con il decreto del 16 ottobre 1809, che istituiva analoghi Consigli generali degli ospizi in ogni capoluogo di provincia. Di essi facevano parte, oltre al rispettivo intendente della provincia, che li presiedeva, altri tre membri, nominati dal re su proposta dell'intendente. Dell'amministrazione diretta dei beni e delle rendite degli istituti e alla cura del loro buon andamento erano incaricate Commissioni amministrative, i cui componenti erano proposti dal Consiglio generale. Ampia era la definizione degli stabilimenti soggetti all' "Amministrazione della pubblica beneficenza" nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell'interno nel 1812, poi ripresa dalle Istruzioni del 20 maggio 1820. Dopo la restaurazione, il ripristinato governo borbonico provvide prontamente, con decreto del 14 settembre 1815, a revocare le funzioni del Consiglio generale degli ospizi di Napoli relative agli stabilimenti di beneficenza riuniti e a sciogliere la Commissione amministrativa istituita l'11 febbraio 1809. Con il medesimo provvedimento fu stabilita una specifica amministrazione per ciascuno dei sei stabilimenti di pubblica beneficenza della città, composta da tre governatori, uno dei quali prendeva il nome di soprintendente.
Ebbero quindi un proprio organo amministrativo la Casa Santa dell'Annunziata, l'Ospedale degl'incurabili, l'Albergo dei poveri, con gli stabilimenti di S. Francesco di Sales e di S. Maria della pazienza cesarea, l'Ospedale di S. Gennaro dei poveri, l'Ospedale e Conservatorio di S. Eligio, l'Ospedale della pace, con i conservatori della Maddalenella, dei santi Giuseppe e Teresa e del Tempio delle Paparelle. Gli Ospedali dei pellegrini e della convalescenza erano invece affidati alle cure dell'Arciconfraternita della Trinità dei pellegrini. Conservate le attribuzioni dei Consigli degli ospizi con il decreto del 1° febbraio 1816, fu confermato lo scioglimento, con il decreto del 19 dicembre dello stesso anno, dell'amministrazione riunita degli stabilimenti di beneficenza della città di Napoli. Questo provvedimento, a cui era unito un ampio "Regolamento generale d'amministrazione per gli stabilimento di pietà di Napoli", oltre a prevedere una specifica amministrazione anche per l'Arciconfraternita dei pellegrini e convalescenti, stabiliva le rendite ordinarie e le spese di ogni istituto e il numero di individui che ciascuno era autorizzato ad assistere. I Consigli degli ospizi si configuravano come "organi di vigilanza e di controllo e le loro attribuzioni riguardavano la parte amministrativa, economica e disciplinare degli stabilimenti messi sotto la loro sorveglianza" (G. Landi, p. 823). Pertanto ad essi spettava esaminare gli stati discussi degli stabilimenti i cui progetti, predisposti dalle rispettive Commissioni amministrative, erano trasmessi, con le osservazioni del Consiglio generale, al Ministero dell'interno per l'approvazione. Successivamente fu attribuito un maggior peso all'elemento ecclesiastico nell'amministrazione della beneficenza pubblica. Con il decreto del 1° febbraio 1845 fu stabilito infatti che a ogni Commissione amministrativa sarebbe stato aggiunto un membro ecclesiastico nominato dal rispettivo vescovo e specificamente incaricato del servizio e del mantenimento delle chiese laicali e dell'esecuzione dei legati pii. Con il decreto del 6 settembre 1852 furono riorganizzati i Consigli generali, i cui componenti dovevano essere otto, salvo il Consiglio generale di Napoli che invece doveva averne ventiquattro. I consiglieri, tutti di nomina regia, erano scelti in pari proporzione fra i proprietari del rispettivo capoluogo di provincia, sulla base di terne proposte dall'intendente, e fra i membri del clero diocesano, sulla base di terne proposte dal rispettivo vescovo, il quale assumeva anche la vicepresidenza del Consiglio generale. I consigli generali degli ospizi continuarono a svolgere queste funzioni fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1863, della legge sulle opere pie del 3 agosto 1862, n. 753, con la quale il Regno d'Italia provvide a regolare e a unificare l'ordinamento del ramo. I Consigli degli ospizi delle province napoletane furono disciolti e le rispettive competenze attribuite alle Deputazioni provinciali, a cui spettava approvare regolamenti d'amministrazione, conti consuntivi, contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, accettazione di lasciti o di doni, deliberazioni che importassero trasformazione o diminuzione del patrimonio dell'opera pia, regolamenti relativi a rapporti fra istituti che intendessero riunirsi.
tipologia funzionale
uffici ed organi amministrativi
condizione giuridica
uffici centrali del periodo napoleonico e/o di governo provvisorio
uffici centrali della Restaurazione
uffici centrali preunitari
uffici periferici postunitari
relazioni gerarchiche - ente superiore
Regno di Napoli, governo di Napoli; Regno delle Due Sicilie. Ministero degli affari interni (1806-1860)
documentazione collegata
Consiglio generale degli ospizi
fonti
G. LANDI: Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Napoli, Giuffrè, 1977, II, pp. 804 - 826