serie
Enti
codice
0000000496
intestazione autorizzata
Tribunale di commercio, Napoli
contesto: Regno di Napoli; Regno delle due Sicilie; Italia
date: 1809 - 1888
date di esistenza
1809 - 1888
storia
L'esigenza di un tribunale per gli affari di commercio si manifesta già a partire dal XV secolo. Infatti alle corporazioni della lana e della seta vengono concesse speciali prerogative riguardanti l'esenzione dalla giurisdizione ordinaria, con la creazione di corti privilegiate.
Ma è il decennio francese che segna la nascita di uno specifico organo, con la creazione del Tribunale di commercio di I°grado, insieme con la magistratura d'appello di II° grado, competente per territorio.
La legge del 10 marzo 1808, che disciplinava l'attività delle Camere di Commercio, affidava loro un ruolo determinante nell'elezione dei giudici ordinari e supplenti del tribunale. L'intendente attribuiva ad un'assemblea di trenta negozianti il compito di indicare le terne da cui sarebbero stati tratti i giudici, di concerto con la Camera di Commercio.
La legge del 20 maggio 1808 fissava a cinque il numero dei giudici , uno dei quali doveva avere funzioni di presidente, coadiuvati da due supplenti e da un cancelliere. I giudici supplenti dovevano essere scelti all'interno del ceto dei negozianti (legge 10 marzo 1808) e rimanevano in carica due anni. Il Tribunale giudicava, senza possibilità di appello, le cause che non eccedevano i 200 ducati.; giudicava, salvo l'appello devolutivo, tutte le altre cause di sua competenza.
Il rinnovamento prodotto dalla riforma napoleonica non si esaurì con la restaurazione.
La legge organica dell'ordine giudiziario del 29 maggio del 1817 demandava ai tribunali di commercio la competenza di tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, sia di terra che di mare. Il tribunale era composto da un presidente, quattro giudici, tre supplenti e un cancelliere.
I decreti successivi del 20 giugno 1817 e del 6 aprile 1819 stabilivano le sedi a Napoli, nella provincia di Capitanata con sede a Foggia, nella provincia di Calabria Ultra presso Monteleone.
Il r. d. del 6 dicembre 1865 lasciò immutata la situazione precedente, confermando al Tribunale di Commercio le controversie in materia commerciale. Anche la sua composizione rimase pressoché la stessa; i giudici, ordinari e supplenti, venivano sempre scelti su proposta delle Camere di Commercio, fra i commercianti. La durata delle cariche era di tre anni.
Dove non esisteva un Tribunale di commercio le funzioni erano svolte da un Tribunale civile. Per il rimanente, la cognizione degli affari civili e commerciali era promiscuamente affidata, nei confini delle competenze per valore e grado, ai giudici conciliatori, ai pretori, alle corti d'appello.
Sul territorio nazionale esistevano 25 Tribunali di Commercio: quello di Napoli era diviso in due sezioni, e composto da dieci giudici, da dodici giudici supplenti, da un cancelliere e tre vicecancellieri.
La legge del 25 gennaio 1888, n. 5174, in vigore dal 1 aprile 1888, abolì i Tribunali di commercio e demandò la materia commerciale ai Tribunali civili.
tipologia funzionale
uffici ed organi giudiziari
condizione giuridica
uffici centrali del periodo napoleonico e/o di governo provvisorio
uffici centrali della Restaurazione
uffici centrali preunitari
uffici periferici postunitari
documentazione collegata
Tribunale di Commercio
Consoli e Tribunale di Commercio
fonti
G. Landi, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815 -1861), II, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 865 - 868.
R. Nicodemo, Tribunale di Commercio, Repertorio delle serie, n. 80.